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HACCP

Sicurezza alimentare per i nostri amati quattro zampe (ma anche due o nessuna)

By 15 Luglio 2022No Comments

Cani, gatti, uccelli, criceti, tartarughe, pesci. Sono ormai più di 60milioni gli animali domestici  che vivono nelle nostre case, e per loro ormai siamo disposti a fare sacrifici e spendere qualche soldo in più come faremmo per un nostro famigliare. Il loro stile di vita si è perfettamente adattato al nostro tranne che per il cibo, si è infatti passati dal nutrirli di avanzi o di scarti di macelleria acquistati a poco prezzo all’acquisto di pasti completi e bilanciati preparati da industrie alimentari del ramo. Solo questo aspetto del loro benessere genera un mercato da 2 miliardi si euro. E le regole? Ovviamente ci sono, vediamo quelle per la sicurezza alimentare.

UNA PRECISAZIONE INIZIALE

Alimenti e HACCP - Sicurezza del cibo per animali da compagnia gatto che mangia a tavola

Parlando di sicurezza e cibo per animali è necessario da subito distinguere due tipologie di animali: quelli destinati a diventare cibo per noi e quelli da compagnia.

I mangimi prodotti per gli animali che diventeranno cibo per i consumatori sono regolati dal Reg. 183/2005, che stabilisce che gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del regolamento stesso. Questo regolamento si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato; alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti; alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi”.

Le prescrizioni generali della sicurezza sui mangimi però, che riguardano anche quelli per gli animali da compagnia devono essere ricercati nel Reg. 767/2009, che regolamenta l’immissione sul mercato e l’uso “dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione” (Art. 1 – Campo di applicazione).

In realtà vedremo che il cibo per animali viene tenuto nella stessa considerazione di quello per i consumatori in quanto i passaggi chiave e i principali capisaldi della sua sicurezza sono sostanzialmente gli stessi a cui è vincolato il cibo che acquistiamo per le nostre famiglie tutti i giorni

IL COSIDDETTO CIBO PER ANIMALI

Alimenti e HACCP - Sicurezza cibo per animali da compagnia piramidi alimentari uomo cane e gatto
FONTE: Royal Canin riadattato

Animali diversi hanno sicuramente esigenze nutrizionali diverse. Anche solo rimanendo a cani e gatti, dallo schema a lato si vede la grande differenza nelle necessità riguardo ai nutrienti primari. I grassi generalmente hanno grande importanza ma per il gatto sono le proteine ad essere essenziali e i carboidrati ad essere marginali, mentre per il cane le proporzioni sono più bilanciate.

Questo è anche uno dei motivi per il quale c’è stato un aumento notevole negli ultimi anni del mercato del cibo per animali, non è impossibile gestire autonomamente la dieta del proprio animale, ma è di certo una attività che richiede un po’ di informazione e conoscenze dei base (non è più tempo dei classici avanzi somministrati indiscriminatamente). Anche perché sembra che più dle 50% dei problemi di salute dei nostri compagni di vita derivi da squilibri nutrizionali.

Il regolamento copre tutte le sostanze o i prodotti, inclusi gli additivi, siano essi lavorati, parzialmente lavorati o non lavorati, destinati all’alimentazione degli animali per via orale. Si applica indipendentemente dalle altre normative dell’Unione europea (UE) vigenti in materia di alimentazione animale e senza avere alcun effetto su di esse. Il regolamento contempla tra le altre cose:

  • mangimi medicati;
  • sostanze indesiderabili;
  • sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
  • alimenti e mangimi geneticamente modificati;
  • la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati;
  • additivi;
  • la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Il regolamento non si applica all’acqua nemmeno a quella aggiunta per necessità agli alimenti durante la loro preparazione, si applica però ad eventuali alimenti che vadano somministrati attraverso l’acqua.

I mangimi si trovano in commercio in forma “umida”, “secca” o come “snack”. Sono costituiti prevalentemente da carne e derivati di varie specie animali (bovino, pollo, pesce, ma non mancano il cervo e lo struzzo), su un supporto di cereali rappresentato spesso da riso, ma anche mais e patate o altri cereali.

Come per gli alimenti destinati all’uomo è possibile aggiungere vari additivi alimentari come conservanti, stabilizzanti, conservanti, coloranti, aromatizzanti. Sono anche disponibili dei mangimi “dietetici” o per altri usi specifici, formulati per alimentare gli animali che presentano delle patologie e che non possono essere alimentati con i mangimi comuni. Gli usi previsti per i mangimi sono elencati e definiti nelle loro condizioni specifiche dalla Direttiva 2008/38/CE e sue modifiche (la più recente è il Regolamento (UE) n. 1123/2014).

COMMERCIALIZZAZIONE

Un mangime per animale, secondo l’art. 4 del Reg. 767/2009 può essere conforme alla legge e quindi commercializzato soltanto se:

  1. è sicuro;
  2. non ha effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali;
  3. sia sano, genuino, di qualità leale, adatto all’impiego previsto e di natura commerciabile;
  4. sia etichettato, imballato e presentato conformemente alle disposizioni del  regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore;
  5. non contiene materiali la cui immissione sul mercato sia soggetta a restrizioni o vietata .

La produzione deve sottostare a determinate regole relative alle impurità tollerate (definite nell’all. I del regolamento). I mangimi inoltre non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III. Sono proibiti in particolare tra le altre sostanze:

  1. Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.
  2. Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.
  3. Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.
  4. Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici.

TRACCIABILITA’

Sempre il Reg. 767/2009 stabilisce all’art. 4 comma 2 che le condizioni di cui agli articoli 16, 18 e 20 del Reg. n. 178/2002 si applicano anche ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

  • Art. 16 – Presentazione. Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.
  • Art. 18 -Rintracciabilità. 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
  • Art. 20 – Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi. 1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all’articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l’autorità competente non decida altrimenti. L’operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall’uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

In sostanza, al pari della produzione di cibo per l’uomo, deve essere possibile tracciare i mangimi in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della distribuzione. Gli operatori del settore dei mangimi devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro:

  • mangimi;
  • animali destinati alla produzione di alimenti;
  • sostanze destinate o possibilmente destinate a essere aggiunte ai mangimi.

I mangimi destinati o possibilmente destinati all’immissione sul mercato dell’UE devono essere etichettati o identificati in maniera tale da poter essere tracciati. Deve infatti essere possibile attivare procedure di ritiro e richiamo di eventuali prodotti non conformi per fare in modo che questi non possano nuocere alla salute o al benessere degli animali ai quali sono destinati.

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

Alimenti e HACCP - La sicurezza del cibo per animali da compagnia esempio etichetta

Anche il cibo per animali come qualsiasi alimento sul mercato richiede una etichettatura conforme alle disposizioni di legge.

Il Reg. 767/2009 stabilisce le disposizioni generali relative all’etichettatura e alla presentazione di tutti i mangimi, come ad esempio l’obbligo di indicare:

  • Nome e tipo di prodotto (completo o complementare)
  • Lista degli ingredienti
  • Informazioni circa i nutrienti
  • Informazione circa gli additivi presenti
  • Il termine minimo di conservazione
  • Il numero identificativo del lotto di produzione
  • Il nome del produttore o del distributore e sopratutto come contattarli per ricevere ulteriori informazioni sul prodotto (numero di telefono non a pagamento, sito web ecc.)
  • Le istruzioni sull’uso del prodotto
  • La quantità netta e il tenore di umidità (questo può variare dal 10% o meno del cibo secco fino al 70% o più)

Le informazioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Non devono indurre l’utilizzatore in errore per quanto concerne l’uso previsto o le caratteristiche dei mangimi.

Alcune questioni importanti sulla terminologia usata:

Nome e tipo di prodotto

Le informazioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Non devono indurre l’utilizzatore in errore per quanto concerne l’uso previsto o le caratteristiche dei mangimi.

Il tipo di prodotto può essere completo o complementare. I prodotti completi sono integrati con vitamine e minerali, questo consente di soddisfare i fabbisogni del gatto o del cane all’interno di ogni singolo pasto. I prodotti complementari sono alimenti che, individualmente, non sono sufficienti a soddisfare tutte le esigenze nutrizionali del cane o del gatto in un solo pasto, sono senza integrazioni.

Lista degli ingredienti

Per evidenziare la presenza di determinati ingredienti è possibile usare alcune espressioni quali “al gusto di…” (presenza dell’ingrediente evidenziato inferiore al 4%), “con …” (presenza di almeno il 4% di ingrediente evidenziato), “ricco in…” (presenza di almeno il 14% dell’ingrediente evidenziato).

L’elencazione degli ingredienti può seguire due vie: per singolo ingrediente oppure per categorie (una categoria per tutti i tipi di carne, un’altra per tutti i tipi di cereali ecc.). In questo ultimo caso la scelta non è comunque da intendersi arbitraria ma è dettata dalla Direttiva 82/475 che fissa appunto le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate.

A titolo di esempio la dicitura “carni e derivati” indica “tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo”. Si tratta per tanto di eccedenze o sottoprodotti derivanti da carni considerate adatte al consumo da parte dell’uomo ma non sempre appetibili culturalmente (ad es. polmone, stomaco, cuore, reni ecc.). Vari tipi di carne utilizzati per la produzione dei mangimi sono in genere i tagli meno pregiati oppure dei sottoprodotti trasformati in farine. Il loro valore nutrizionale è inalterato, ma hanno dei costi ovviamente molto inferiori alla carne o al pesce destinati all’alimentazione umana. Nel caso dei sottoprodotti di origine animale entra in gioco anche il regolamento Regolamento (CE) 1069/2009, che all’articolo 10 definisce identifica le parti di animali macellati in origine idonee al consumo umano e le parti di animali macellati che non sono idonee al consumo umano.

Additivi

Da sempre una delle paure (per lo più immotivate) del consumatore sono presenti anche nel cibo dei nostri animali e vengono utilizzati nello stesso identico modo. Forniscono consistenza o colore, mantengono la qualità del prodotto più al lungo possibile o lo completano nutrizionalmente. Molti degli additivi utilizzati sono quelli presenti anche nel nostro cibo e comunque sono tutti autorizzati sulla base dell’assenza di effetti nocivi per gli animali. Gli additivi che è possibile utilizzare sono regolamentari dal Reg. 1831/2003, che ne stabilisce le norme relative all’autorizzazione e all’uso e la tenuta e aggiornamento di un registro comunitario degli additivi per mangimi accessibile al pubblico.

A dimostrare una attenzione che spesso non viene riconosciuta alle istituzioni vi è il fatto che le concentrazioni ammesse di taluni additivi (es. nitrati e nitriti) sono più basse di quelle consentite per gli alimenti per l’uomo. La maggiore severità è dovuta al fatto che la dieta dell’uomo è molto più varia e quindi il pericolo di un accumulo di una determinata sostanza chimica è minore rispetto agli animali la cui dieta può essere fissa e basata sul consumo costante di uno stesso mangime.

Dichiarazioni del produttore

Eventuali dichiarazioni su proprietà particolari che il prodotto possa avere o sui vantaggi che possa apportare al vostro compagno devono essere supportate da dati ed evidenze scientifiche mantenute dal produttore e disponibili per le verifiche o le richieste del consumatore. Come tutte le altre informazioni volontarie presenti eventualmente sulla confezione devono essere accurate.

ALCUNI MITI INFONDATI

  1. il cibo casalingo è meglio del cibo prodotto dalle industrie: non è necessariamente vero, anzi preparare da soli il cibo per il proprio animale da compagnia, come abbiamo visto, richiede una buona conoscenze delle sue esigenze fisiologiche e nutrizionali che sono molto diverse da quelle di un essere umano e come queste variano in relazione al periodo della vita, della taglia e dell’attività fisica.
  2. il cibo per animali è fatto con scarti e materie prime di scarsa qualità: falso,  la normativa europea relativa alla produzione di cibo per animali regolamenta in modo severo la qualità e la sicurezza delle materie prime e degli ingredienti utilizzati. Le materie prime di origine animale impiegate nella produzione industriale di petfood, abbiamo visto, oltre ad essere sottoposte ad attenta verifica e al controllo interno ed esterno dei Servizi Veterinari, sono ottenute dalla macellazione di animali dichiarati idonei al consumo umano da parte degli enti preposti.
  3. il cibo per animali contiene additivi dannosi (o peggio droghe): falso, anche questa è una paura infondata abbiamo visto che molti degli additivi utilizzati sono comuni anche al cibo per l’uomo e devono comunque essere autorizzati e provenire da stabilimenti autorizzati e controllati, abbiamo inoltre visto come i limiti nell’utilizzo di queste sostanze sono in alcuni casi ancora più restrittivi di quelli per gli additivi usati nel nostro cibo.
  4. le etichette dei prodotti industriali non sono trasparenti: falso, anche questa è una preoccupazione infondata, anzi proprio perchè di produzione industriale il controllo su queste attività è rigoroso e compiuto dagli organi preposti. Le normative europee sono chiare nelle informazioni obbligatorie da fornire e sul fatto che non debbano indurre in confusione il consumatore, a queste prescrizioni minime poi si aggiungono documenti sviluppati per aiutare a stabilire buone prassi omogenee di settore.
  5. la produzione di cibo per animali è scarsamente controllata in quanto meno rilevante di quella per i cibi dell’uomo: falso, la normativa impone agli operatori tutta una serie di accortezze non dissimili a quelle che usa chi produce cibo per l’uomo. Per garantire la sicurezza dei prodotti ogni operatore istituisce un sistema di autocontrollo cioè una serie di controlli interni che parte dalle materie prime in ingresso, continua durante la produzione e prosegue fino a che il prodotto non lascia lo stabilimento. Queste metodologie sono poi verificate nei controlli esterni ufficiali dei Servizi Veterinari. Inoltre le aziende che producono il cibo industrialmente hanno risorse sufficienti per attuare pratiche anche molto specifiche, quali analisi chimico fisiche sulle materie prime e sui prodotti finiti che possono assicurare un livello di sicurezza molto elevato.

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