Il Decreto legislativo 231 del 15 dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015”. Continuiamo l’esame del provvedimento, la prima parte è in questo articolo.
IL NOME DI UN ALIMENTO
Art. 8 – Violazioni in materia di denominazione dell’alimento di cui all’articolo 17, all’articolo 18, paragrafo 2, e all’allegato VI del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell’alimento in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all’allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l’articolo 18, paragrafo 2,del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.
Articolo 17 – Reg. 1169/2011 – Denominazione dell’alimento |
1. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. 2. È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento. 3. In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un’informazione corretta per i consumatori.4. La denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.5. L’allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.Vi sono a livello nazionale e comunitario denominazioni legali definite da provvedimenti specifici che riportano anche i rispettivi requisiti:- energy e sport drinks (Ministero della Salute, parere 5 del 2012)- yogurt (Circolare Ministero della Sanità 04/01/1972 n.2)- Formaggio (R.D.L. 15/10/1925 n.2023) – Pane (L. 15/10/1967 n.580)- Riso (L. 18/03/1958 n.325)- Acque gassate (D.P.R. 19/05/1958 n.719)- Farine semole e paste (D.P.R. 09/02/2001 n.187)- Alcuni particolari prodotti da forno (Decreto Ministero Attività Produttive 22/07/2005, ne abbiamo parlato in questo articolo perchè recentemente modificato)- Derivati del pomodoro (L. 28/07/2016 n.154)- Birra (L. 16/08/1962 n.1354)- Prosciutto cotto (Decreto Ministero Attività Produttive 21/09/2005)- Cioccolato (D.Lgs. 178/2003)- Olio (Reg. CE 1234/2007)- Vino (Reg. CE 491/2009)- Bevande spiritose (Reg. CE 110/2008)- Acqua minerale naturale (D.Lgs. 176/2011)- Zucchero (Reg. CE 1234/2007)- Burro (Regg. CE 2991/1994 abrogato dal e 445/2007)- Miele (Dir. 2001/110/CE)In mancanza di tale denominazione legale si può ricorrere alla denominazione usuale ovvero quella accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello stato membro in cui il prodotto viene commercializzato. Si tratta del nome che è usato normalmente dai consumatori per riferirsi al prodotto localmente (e che ovviamente potrebbe non risultare altrettanto adatto in altro stato membro rispetto a quello di produzione). Esempi di questa denominazione sono per esempio biscotto o gelato.In mancanza anche di una denominazione usuale allora deve essere utilizzata una denominazione descrittiva che sia sufficientemente chiara nel far sapere al consumatore cosa sta acquistando e nel determinare la natura dell’alimento, sono esempi per esempio “prodotto a base di carne”, o “crema da spalmare alla…” o ancora “prodotto di pasticceria”.Va ricordato inoltre che il Regolamento impone di accompagnare alla denominazione alcune informazioni aggiuntive quali:1. stato fisico del prodotto per esempio “concentrato” o “in polvere”2. dicitura “decongelato” per alimenti congelati all’origine e venduti decongelati3. “irradiato” o trattato con “radiazioni ionizzanti” (di cui alla Dir. 1999/2/CE)4. nel caso di un ingrediente sostituito con uno diverso deve figurare indicazione chiara del componente usatoInoltre vi sono alcune disposizioni specifiche per prodotti della pesca e per la carne relative all’acqua aggiunta qualora questa superi il 5% e non sia giustificato dal processo tecnologico. |
GLI INGREDIENTI
Art. 9 – Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all’allegato VII del regolamento
1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonche’ la violazione delle disposizioni di cui all’allegato VII del citato regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di cui all’allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Articolo 18 – Reg. 1169/2011 – Elenco degli ingredienti |
1. L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza o prodotto compresi gli aromi, gli additivi, e gli enzimi alimentari e qualsiasi costituente di un ingresiente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata. Gli ingredienti vanno indicati in ordine di peso così come registrati al momento del loro uso nella preparazione dell’alimento. Il regolamento fornisce inoltre alcune indicazioni specifiche per acqua, ingredienti disidratati o concentrati, miscele di ortofrutticoli o spezie, ingredienti simili o sostituibili, oli e grassi raffinati di origine vegetale.Devono essere indicati nell’elenco con lal loro denominazione specifica conformemente alle regole previste per la denominaizone delgi alimenti, di cui si parlava al punto precedente.Non c’è bisogno di avere un elenco degli ingredienti in queste casistiche:- ortofrutticoli freschi non sbucciati e tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi- le acque gassificate dalla cui descrizione risulti la caratteristica- gli aceti di fermentazione provenienti solo da un prodotto di base senza altre aggiunte di ingredienti- i formaggi, il burro, il latte, e le creme di latte fermentati purché non siano aggiunti ingredienti diversi dai prodotti del latte le colture di microrganismi o il sale- alimenti che comprendono un solo ingrediente se la denominazione è uguale al nome dell’ingrediente o consenta chiaramente di determinare la natura dell’ingrediente.Possono inoltre essere omessi alcuni ingredienti sotto certe condizioni:- costituenti di un ingrediente separati temporaneamente durante il processo e poi reintrodotti in quantità non superiore all’originaria- additivi ed enzimi alimentari se sono presenti solo in quanto presenti in uno o più degli ingredienti (carry over) purchè non svolgano funzione nel prodotto finito; oppure se sono solo coadiuvanti tecnologici. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito. Si tratta per esempio di solventi di estrazione, chiarificanti, resine a scambio ionico ecc.- supporti e sostanze che non sono additivi ma sono utilizzati allo stesso modo e se sono ancora presenti nel prodotto finito anche se modificati- sostanze che non sono additivi ma che sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici e se sono ancora presenti nel prodotto finito anche se modificati- l’acqua quando è usata per ricostituire un ingrediente utilizzato in forma concentrata o deidratata o nel caso di un liquido di copertura normalmente non consumato.Un ingrediente composto che risulti esso stesso composto a sua volta da altri ingredienti può figurare nell’elenco con la sua designazione in rapporto al suo peso globale. Tale denominazione deve però essere immediatamente seguita dall’elenco degli ingredienti suoi propri (il Regolamento prevede delle eccezioni. |
ATTENZIONE ALL’INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI!
Art. 10 – Violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento.
1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
Articolo 21 – Reg. 1169/2011 – Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze |
1. Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II. Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione. Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste. 2. Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l’elenco dell’allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell’articolo 51.Normalmente, salvo ragioni pratiche, deve essere evidenziata solo la parte del nome di un ingrediente che si riferisce alle sostanze in questione, così come definita nell’allegato II del regolamento. Se tutti gli ingredienti in un prodotto sono soggetti a questa disposizione allora dovranno essere evidenziati in modo chiaro rispetto alle altre informazioni obbligatorie (come ad esempio l’obbligatoria scritta “ingredienti”).Una questione ancora aperta ma estremamente importante invece riguarda la possibile contaminazione crociata e le dichiarazioni fatte a scopo precauzionale (es. “può contenere tracce di…”). Indubbiamente una informazione del genere però deve emergere da una attenta analisi del processo di produzione e da una effettiva valutazione dei rischi anche per essere usata su base volontaria per non rischiare di compromettere inutilmente la scelta consapevole del consumatore. Fattori importanti per la valutazione sono la qualificazione dei fornitori, raccolta di casistiche di accadimento sulle materie prime e analisi puntuali.L’indicazione della presenza non è necessaria quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento al nome della sostanza.In mancanza di misure nazionali, le disposizioni del regolamento in materia di etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o i intolleranze concernenti gli alimenti preimballati si applicano anche a quelli non preimballati. Queste informazioni devono essere pertanto facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Ciò significa che le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali.Nel caso di imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 10cm quadrati, l’elenco degli ingredienti può essere omesso. Tuttavia, in mancanza di tale elenco, è obbligatoria l’indicazione della presenza nell’alimento in questione di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze. Essa deve comprendere il termine “contiene” seguito dal nome di tale sostanza o prodotto. |
INGREDIENTI E QUANTITA’
Art. 11 – Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all’articolo 22 e all’allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantita’ netta, di cui all’articolo 23 e all’allegato IX del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all’indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all’articolo 22 ed all’allegato VIII del regolamento, nonche’ la violazione delle disposizioni relative all’indicazione della quantita’ netta di cui all’articolo 23 ed all’allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Articolo 17 – Reg. 1169/2011 – Denominazione dell’alimento |
Articolo 18 – Reg. 1169/2011 -Elenco degli ingredientiE’ sempre richiesta l’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento nei seguenti casi: – figurano nella denominazione dell’alimento o sono generalmente associati ad essa dal consumatore- sono evidenziati nell’etichettatura attraverso parole, immagini o particolari rappresentazioni graficheCiò non vale per le indicazioni necessarie quali ad esempio “con edulcorante” oppure se l’ingrediente o la categoria di ingredienti sono necessari a differenziarlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.Questa indicazione deve essere espressa in percentuale al momento dell’utilizzazione. Non è invece richiesta quando:1. l’ingrediente o la categoria di ingredienti è già riportata come peso sgocciolato (all. IX punto 5 del Reg. 1169/2011); la quantità figura già in etichetta per diverse disposizioni di legge; è utilizzato in piccole quantità per aromatizzare; pur figurando nella denominazione la sua variazione di quantità non è determinante ai fini della scelta del consumatore.2. la quantità di ingredienti nel prodotto è determinata da specifiche disposizioni legislative senza che preveda indicazione in etichetta.3. miscele di ortofrutticoli o spezie utilizzati in proporzione variabile e senza predominazione significativa di un ingrediente.Invece la quantità netta totale di un alimento va espressa a seconda dei casi in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi e grammi. In unità di volume per i prodotti liquidi e di massa per quelli solidi. Se l’alimento è soggetto a notevoli perdite di volume e massa ed è venduto a pezzo non è necessario indicarla oppure si può omettere se è inferiore a 5g o 5 ml o ancora per gli alimenti comunemente venduti a pezzo se però il numero di pezzi è indicato in confezione o facilmente visibile dall’esterno.E’ possibile semplificare l’indicazione nel caso una confezione sia fatta da due o più imballaggi con la stessa quantità netta di alimento e non destinati alla vendita separata, in tal caso è sufficiente indicare la quantità netta dell’imballaggio e il numero totale di quelli presenti (sempre che il numero non sia facilmente visibile dall’esterno). Se invece gli imballaggi contengono quantità diverse e di difficile indicazione si può usare la media ed espressioni come “circa” o analoghi.Inoltre per alimenti che siano immersi in un liquido di copertura (come ad esempio acqua e soluzioni acquose varie, salamoie, aceto) se questo è solo accessorio e quindi non decisivo per l’acquisto insieme alla quantità netta va indicato anche il peso sgocciolato. Lo stesso dicasi per alimenti glassati per i quali il peso netto è quello senza la glassa. |
DATA DI SCADENZA E TMC
Art 12 – Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all’articolo 24 e all’allegato X del regolamento
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 ed all’allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all’indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 ed all’allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all’indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell’Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all’allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l’espressione «Surgelato il …», in luogo dell’espressione «Congelato il …» prevista alla lettera a), non comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento e’ ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone ‘alimento e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
Articolo 24 – Reg. 1169/2011 – Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento |
1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.2. La data da menzionare è indicata conformemente all’allegato X. 3. Per assicurare un’applicazione uniforme del modo d’indicare il termine minimo di conservazione di cui all’allegato X, punto 1, lettera c), la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le norme al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.Il termine minimo di conservazione comprende il giorno. il mese ed eventualmente l’anno, la data è preceduta dalle espressioni “da consumarsi preferibilmente il…”, “da consumarsi preferibilmente entro fine… ” le espressioni possono essere seguite immediatamente dalla data o dal punto della confezione in cui la data può essere trovata.La data di scadenza è obbligatoria per gli alimenti molto deperibili microbiologicamente e che quindi potrebbero diventare un problema per la salute del consumatore e sostituisce il termine minimo di conservazione. Comprende giorno mese ed eventualmente anno ed è preceduta dall’espressione “da consumarsi entro…” con la data di riferimento o il punto della confezione in cui è possibile trovarla. La data di scadenza è indicata su ogni singola porzione confezionata. Se necessario viene seguita dalle modalità di conservazione.Va ricordato come “la sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di conservazione scaduto senza essere accompagnata da alcun comportamento idoneo a trarre in inganno l’acquirente quale per esempio lo spostamento nel tempo o l’alterazione del termine minimo indicato dal produttore, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perchè difetta sia l’elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da quella dichiarata sia perchè il termine minimo di consumazione ha una funzione di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e di freschezza dell’alimento”. (Cass. pen. sez. III, 23.3.1998, n. 5372).Abbiamo trattato più approfonditamente l’argomento in questo articolo. |
ORIGINE E PROVENIENZA DELL’ALIMENTO
Art. 13 – Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all’articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all’allegato XI del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalita’ dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di cui all’articolo 26 del regolamento comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Articolo 26 – Reg. 1169/2011 – Paese d’origine o luogo di provenienza |
1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (33), e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (34). 2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza; b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8. 3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento. L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8. 4. Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati. 5. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b); b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento. 6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente. 7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi internazionali. La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione. 8. Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. 9. Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 5, lettera a), e al paragrafo 6, le relazioni e le valutazioni d’impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l’altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d’origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: a) luogo di nascita; b) luogo di allevamento; c) luogo di macellazione. L’indicazione dell’origine corrisponde ad una precisa aspettativa del consumatore. Si tratta di questione più complessa normata dal codice doganale dell’UE Reg. CE 450/2008, in particolare l’art. 36 “Acquisizione dell’origine” recita: “le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”. Le disposizioni imposte da un solo stato membro (come in Italia quelle su pasta e riso, latte e derivati e pomodoro recentemente approvate) rischiano lo scontro con il principio di libera circolazione delle merci in Europa e creano spesso situazioni imbarazzanti. Oltre ai decreti nominati nel paragrafo precedente in Italia sono pienamente attive le disposizioni sul “made in Italy” di cui al D.L. 25 settembre 2009, n. 135.La tabella sottostante riassume la situazione per quanto riguarda l’indicazione di origine obbligatoria (situazione non completamente aggiornata all’entrata in vigore dei decreti sull’origine recentemente approvati): |
TITOLO ALCOLICO
Art. 14 – Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all’articolo 28 ed all’allegato XII del regolamento
1. La violazione delle disposizioni relative alla modalita’ di indicazione del titolo alcolico di cui all’articolo 28 e all’allegato XII del regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Articolo 28 – Reg. 1169/2011 – Titolo alcolometrico |
1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili a tali prodotti. 2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all’allegato XII.Se il contenuto alcolico è superiore al 1,2% deve essere indicato con al massimo 1 decimale, seguito da “% vol.” e può essere preceduto dal termine alcol anche abbreviato come alc. |
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Art. 15 – Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento
1. La violazione delle disposizioni relative a modalita’ di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
Articolo 30 – Reg. 1169/2011 – Contenuto |
1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. 2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato. 3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni: a) il valore energetico; oppure b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico. 5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi: a) al valore energetico; oppure b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 6. Al fine di tener conto dell’utilità per l’informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni. 7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione. La relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa. Articolo 35 – Reg. 1169/2011 – Forme di espressione e presentazione supplementari1. Oltre alle forme di espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 33 e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7; b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati; c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta; d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi; f) sono obiettivi e non discriminatori; e g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci. 2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari. 3. Gli Stati membri assicurano l’appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio. Per facilitare il monitoraggio dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all’autorità competente l’uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull’interruzione dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari. 4. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l’uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale. 5. Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull’uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione. 6. Per assicurare un’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.Della dichiarazione nutrizionale abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo. |