L’EX REC anche detto corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande) è un corso necessario per acquisire i requisiti previsti dal D.lgs. n.59 del 2010. Il corso, della durata di 120 ore, è suddiviso in due moduli: il primo a carattere giuridico amministrativo dell’impresa, mentre l’ultimo si concentra sulla merceologia e la sicurezza alimentare. Al termine del percorso formativo il candidato dovrà sostenere un esame, il cui superamento consentirà di iscriversi nel Registro Imprese.
Per poter aprire una attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande è necessario, dunque, secondo i criteri sanciti dal suddetto decreto, possedere tali requisiti. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali, o in superfici annesse all’esercizio aperte al pubblico, attrezzati a tale scopo.
Pertanto, secondo alcune circolari e risoluzioni emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, il consumo di alimenti e bevande sul posto non prevede attività di somministrazione all’interno dei locali in cui non sono presenti attrezzature (impianti per l’erogazione di bevande alla spina e macchine per caffè di tipo industriale) e/o arredi specifici (tavoli, sedie e panche, ecc..).
Per ciò che concerne la vendita di alimenti e bevande non prodotte dall’impresa alimentare è quindi indispensabile che sia presente nell’azienda una figura in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal D.lgs. n.59 del 2010, art. 71/6:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
La figura in possesso di uno dei requisiti succitati non necessariamente è il titolare aziendale o il rappresentante legale della stessa, ma può anche essere un lavoratore dell’organico o una figura non legata contrattualmente all’impresa, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 50011 del 26 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.
In riferimento alla lettera b), il dipendente che ha esercitato la propria attività, in qualità di “addetto alla preparazione” deve esser stato inquadrato con una qualifica non inferiore al 4° livello del contratto collettivo nazionale di riferimento.